Con il termine “responsabilità contrattuale” si fa riferimento a tutte quelle ipotesi di richieste di risarcimento danni conseguenti all’inesatto adempimento di una prestazione dovuta in forza di un preesistente rapporto obbligatorio.
Per “responsabilità extracontrattuale” si intende invece quella tipologia di responsabilità derivante dalla commissione di fatti illeciti, ossia di tutte quelle condotte, previste dagli artt. 2043 e ss c.c., che cagionano ad altri un danno ingiusto ed obbligano colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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